STATUTO DELLA FONDAZIONE FILIBERTO E BIANCA MENNA – CENTRO STUDI PER L’ARTE CONTEMPORANEA
Art. 1 – Costituzione
Per volontà di Bianca Pucciarelli, di Alfonso Menna e della famiglia Menna, è costituita la Fondazione Centro Studi di Arte Contemporanea “Filiberto e Bianca Menna”, con sede in Salerno, via Lungomare Trieste, 13 – 84121. La sua durata è illimitata. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
Art. 2 – Delegazione ed uffici
Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione attività di promozione non ché di sviluppo e di incremento della necessaria rete di relazioni internazionali e nazionali di supporto alla Fondazione stessa. Le attività della Fondazione, strumentali alle sue finalità, potranno svolgersi sia in Italia che all’estero.
Art. 3 – Scopi
La Fondazione non ha scopo di lucro e ha la finalità di promuovere la corretta informazione e diffusione dell’opera intellettuale di Filiberto Menna e di Bianca Pucciarelli in Menna (in arte Tomaso Binga) e di promuovere lo sviluppo delle ricerche scientifiche nell’ambito delle arti e della critica d’arte contemporanee, con particolare attenzione alla formazione delle giovani generazioni, proponendosi altresì come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali e assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l’ideale dell’educazione permanente. Nelle finalità dell’Ente sono da ricomprendersi le seguenti iniziative: a)l’ Istituzione di una Collezione d’arte contemporanea (1960-Duemila); b)lo sviluppo di una biblioteca e di una mediateca di arte contemporanea con un primo nucleo di libri provenienti dalla donazione “Filiberto Menna”. c)la cura scientifica e l’organizzazione di convegni, seminari, festival, eventi espositivi, premi, attività di formazione e di ogni altra iniziativa diretta alla conoscenza e alla promozione dei differenti linguaggi delle arti contemporanee e allo sviluppo della riflessione critica su di essi; d)la promozione e la pubblicazione, in tutte le forme ritenute opportune, di materiali e di studi relativi alla storia dell’arte e alla critica d’arte del XX e del XXI secolo prodotti nell’ambito delle attività promosse dall’Ente; e)lo sviluppo e la cura scientifica dell’archivio Menna-Binga e di una collezione di opere d’arte a partire da un nucleo di opere di Tomaso Binga-Bianca Menna; f) la promozione di donazioni di opere e documenti da parte di artisti opportunamente selezionati al fine di costituire specifici archivi. Per la catalogazione e lo studio degli stessi saranno previste borse di studio destinate a favore di studenti meritevoli; g)l’informazione e l’intrattenimento di rapporti con Musei ed Enti, anche internazionali, per la diffusione dell’opera intellettuale di Filiberto Menna, dell’attività artistica di Bianca Menna e il perseguimento delle finalità della Fondazione; h) l’istituzione di percorsi di alta formazione, in collaborazione con Enti di Ricerca e Università italiani o stranieri, sulle discipline connesse alla ricerca di Filiberto Menna e al lavoro artistico di Bianca Menna e, in particolare, di un’attività di formazione di eccellenza, anticipando, perseguendo e valorizzando ricerche, metodi e strumenti innovativi e favorendo esperienze di creatività e di invenzione in grado di coinvolgere studenti e studiosi di differenti nazionalità e culture.
Art. 4 – Attività strumentali, accessorie e connesse
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; b)amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti o in detenzione; c)partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; d)costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari; e)promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico; f)stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte di attività; g)istituire e/o erogare premi e borse di studio; h)svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dei mezzi ausiliari dell’editoria, secondo la normativa vigente, degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web; i)svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
Art. 5 – Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è composto: 1)dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori; 2)dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; 3)dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio; 4)dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio d’Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio; 5) da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici italiani o internazionali.
Art. 6– Fondo di gestione
Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito: 1)dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; 2)da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; 3)da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici; 4) dai contributi in qualsiasi forma concessi da soggetti terzi; 5)dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Art. 7 – Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del rendiconto può avvenire entro il 10 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento delle sue attività. È vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Arti 8 – Membri della Fondazione
I membri della Fondazione si dividono in:
Fondatori;
Partecipanti.
Art. 9 – Fondatori
I soci Fondatori sono: la famiglia Menna, il Comune di Salerno, la Provincia di Salerno.
Art. 10 – Partecipanti
Possono ottenere la qualifica di “Partecipanti” nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal consiglio di Amministrazione ovvero con un’attività professionale di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali od immateriali. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.
Art. 11 – Esclusione e recesso
Il Consiglio di Amministrazione può decidere a maggioranza semplice l’esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: 1) morosità; 2)inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto; 3)condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le atre componenti della Fondazione; 4)Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: a)estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; b)apertura di procedure di liquidazione; c)fallimento e/o apertura delle procedure per fallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.
I Fondatori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
Art. 12 – Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione: a)Il Consiglio di Amministrazione; b)Il Presidente onorario; c)Il Presidente; d)Il Comitato Scientifico; e)Il Comitato d’Onore; f)L’Assemblea di partecipazione; g)Il Revisore dei conti. Tutte le cariche della Fondazione sono a titolo gratuito.
Art. 13 – Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è così composto: 1)Il Presidente; 2)Il Presidente onorario o un suo delegato; 3)Un rappresentante del Comune di Salerno; 4)Un rappresentate della Provincia di Salerno; 5)Uno studioso nel campo delle arti e della critica contemporanee designato dal Presidente onorario.
Nel caso di cessazione di attività di un Ente rappresentato o, se persona fisica, in caso di dimissioni o di decesso di un membro del Consiglio, spetta al Consiglio di Amministrazione di provvedere alla sostituzione. I componenti del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per il Presidente, Il Presidente onorario e il Vice-Presidente, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza delle carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazione, alla sostituzione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’Amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione. In particolare provvede a:
a)stabilire, su proposta del Presidente, le linee generali dell’attività della Fondazione i relativi obbiettivi e programmi nell’ambito degli scopi e delle attività di cui agli art. 3 e 4;
b)approvare, su proposta del Presidente, il bilancio di previsione e il rendiconto economico e finanziario;
c) fissare il valore minimo delle quote dei Partecipanti;
d)deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all’acquisto e l’alienazione di beni mobili e immobili e nomina, su proposta del Presidente, i membri del Comitato Scientifico;
e)organizza, su proposta del Presidente, la strutturazione interna della Fondazione;
f)nominare, su proposta del Presidente, il Revisore dei Conti;
g)deliberare eventuali modifiche statutarie; h)deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
Art. 14 – Convocazione e quorum
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattr’ore prima. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa. Il consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente Onorario. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal componente del Consiglio di Amministrazione facente funzioni di Segretario.
Art. 15 – Il Presidente onorario
Il Presidente onorario è un membro della Famiglia Menna o da essa designato e resta in carica vita natural durante. È membro di diritto del Consiglio di Amministrazione.
Art. 16 – Il Presidente
Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione stesso su proposta del Presidente onorario in accordo con il Presidente uscente. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale, nominando avvocati. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente nomina il Vice-Presidente e ne stabilisce i compiti delegandogli mansioni che sono proprie del Presidente. In caso di assenza od impedimento del Presidente, il Vice-Presidente ne svolge le funzioni.
Compiti del Presidente sono:
1)proporre al Consiglio di amministrazione l’azione da svolgere per la globale realizzazione delle finalità della Fondazione; 2)proporre al Consiglio di Amministrazione la strutturazione interna della Fondazione;
3)proporre al Consiglio di Amministrazione il bilancio di previsione;
4) presentare al Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo;
5) proporre al Consiglio di Amministrazione le linee della attività della Fondazione, nel rispetto degli articoli 3 e 4.
In caso di urgenza il Presidente adotta ogni provvedimento opportuno che dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva. In particolare il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
Art. 17 – Comitato scientifico
Ai fini dello svolgimento delle attività della Fondazione, ai sensi degli art 3 e 4 del presente Statuto, è costituito il Comitato Scientifico quale organo consultivo. Ha il compito di elaborare proposte al fine della programmazione e realizzazione culturali della Fondazione. Svolge, inoltre, funzioni di valorizzazione dell’immagine culturale della Fondazione in ambito nazionale e internazionale. Promuove con altri enti di cultura le attività, gli orientamenti e i progetti perseguiti dalla Fondazione. Cura le attività di referraggio di eventuali collane. É composto da cinque membri, scelti e nominati dal Presidente della Fondazione tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nel campo delle arti e della critica d’arte e della cultura in genere, con particolare riferimento agli argomenti di interesse della Fondazione. I membri del Comitato Scientifico durano in carica un triennio e sono rinnovabili. Il Comitato scientifico – che può svolgere le sue attività anche per via informatica – è presieduto dal Presidente della Fondazione e dal medesimo convocato ogniqualvolta lo ritenga necessario e, comunque, almeno una volta all’anno. Alle riunioni del Comitato scientifico partecipa il Vice-Presidente.
Art. 18 – Comitato d’onore
Il Comitato d’onore è composto da:
Il Presidente Onorario
Il Sindaco del Comune di Salerno
Il Presidente della Provincia di Salerno
Achille Bonito Oliva, teorico della Transavanguadia e figura di prestigio internazionale nel campo della teoria e della critica d’arte.
I presidenti precedenti della Fondazione “Filiberto Menna- Centro Studi dell’Arte Contemporanea”
Il Comitato d’onore ha funzioni di rappresentanza e non deliberative.
Art. 19 – Assemblea di partecipazione
Qualora alla Fondazione partecipino altri soggetti ai sensi dell’art.10 del presente statuto, il consiglio di Amministrazione può istituire l’Assemblea di partecipazione. L’Assemblea di partecipazione è costituita da tutti i partecipanti alla Fondazione e si riunisce almeno una volta all’anno. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L’assemblea di Partecipazione designa un rappresentato all’interno del Consiglio di Amministrazione. L’Assembla di Partecipazione formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi. L’Assemblea di Partecipazione è presieduta dal Presidente delle Fondazione e dallo stesso convocata.
Art. 20 – Il Revisore dei Conti
Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. Il Revisore dei Conti provvederà al riscontro della gestione finanziaria, accerterà la regolare tenuta delle scritture contabili, procederà alle necessarie verifiche e redigerà la propria relazione sui bilanci. I, Revisore resta in carica cinque anni, rinnovabili.
Art. 21 – Scioglimento
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità
Art. 22 – Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.
Salerno, li 18 luglio 2018